LEGGE REGIONALE N. 63 DEL 9-09-1988
REGIONE LAZIO

Istituzione anagrafe canina e protezione degli animali.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 26
del 20 settembre 1988
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 26 settembre 1988
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge;

 

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La presente legge, al fine di realizzare sul territorio
regionale un corretto rapporto uomo - animale - ambiente,
disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali
domestici, promuove la protezione degli animali,
l' educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il
randagismo e nei confronti dei gatti in libertà  e istituisce
l' anagrafe canina.
  2.  Sono disciplinati altresì  il trasporto, la detenzione, la
sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie delle
specie e di quelle trasmissibili agli altri animali ed
all' uomo.
  3.  Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche e private che comportino maltrattamenti e
sevizie di animali, in conformità  alle norme vigenti in
materia penale e di pubblica sicurezza.

 

 


TITOLO I
STRUTTURE SANITARIE

ARTICOLO 2

 Servizio veterinario unità  sanitaria locale
 1.  Oltre alle normali funzioni di competenza, il servizio
veterinario di ogni unità  sanitaria locale, svolge, in
attuazione della presente legge, i seguenti compiti:
  a) provvede alla tenuta dell' anagrafe canina, curandone
l' aggiornamento e trasmettendo ai comuni, ogni sei
mesi, una copia dell' anagrage stessa;
  b) collabora con Regione, comuni, enti ed associazioni
aventi finalità  protezionistiche, promuovendo o
partecipando ad iniziative di informazione e di educazione
rivolte ai proprietari di animali d' affezione e
all' opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle
scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle
nascite ed il non abbandono;
  c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane,
avvisandolo dell' avvenuto ritrovamento, del luogo ove si
trova e delle modalità  di riscatto;
  d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni
altro intervento necessario per la cura e la salute degli
animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
  e) predispone, con il consenso dei detentori,
interventi atti al controllo delle nascite e interventi
finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e
diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche
e convenzionate;
  f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali
siano posti in osservazione per l' accertamento delle
condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico -
sanitaria;
  g) dispone dei fondi assegnati.
  2.  Il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia
urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni
zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza
di cani vaganti o randagi al competente servizio
veterinario dell' unità  sanitaria locale.

 

 

ARTICOLO 3

 Unità  operativa veterinaria
 1.  Il servizio veterinario dell' unità  sanitaria locale, per
lo svolgimento dei compiti amministrativi, si avvale di
un' unità  operativa.
  2.  Utilizzando una segreteria telefonica, l' unita operativa,
avverte immediatamente i proprietari degli animali
catturati, o consegnati alla struttura pubblica di vigilanza
e custodia, del loro ritrovamento, fornisce il codice o la
loro descrizione, indica il luogo ove sono custoditi e le
modalità  del riscatto.
  3.  La segreteria telefonica deve essere aggiornata
immediatamente dopo ogni segnalazione del ritrovamento
dell' animale da parte delle strutture di vigilanza e
custodia.

 

 

ARTICOLO 4

 Canile sanitario
 1.  Ai canili municipali che assumono la denominazione
di canili sanitari, vengono attribuite, in aggiunta a quelle
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320, le seguenti funzioni di intervento
nei confronti degli animali di affezione:
  a) la profilassi veterinaria;
  b) le vaccinazioni;
  c) il controllo della popolazione canina e felina;
  d) la limitazione delle nascite;
  e) la vigilanza veterinaria dei ricoveri gestiti da
associazioni ed enti zoofili privati;
  f) ogni altro intervento che si renda necessario.
  2.  Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle
strutture private si assicurano condizioni di vita adeguate
alla loro specie e non mortificanti.

 

 

ARTICOLO 5

 Guardia veterinaria
 1.  Ogni canile sanitario è  dotato di un servizio
permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi
urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasia o
interventi chirurgici.

 

 

ARTICOLO 6

 Asili - ricoveri
 1.  Agli enti che svolgono attività  di protezione degli
animali, i comuni concedono in comodato, apposito
terreno recintato, destinato ad asilo o ricovero permanente
per animali, oppure ad ampliamento di strutture dià
esistenti che risultino insufficienti e che richiedano la
costruzione di nuovi impianti.

 

 


TITOLO II
anagrafe canina
E CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA E FELINA

ARTICOLO 7

 Anagrafe canina
 1.  E' istituita in tutto il territorio regionale presso ogni
unità  sanitaria locale l' anagrafe canina alla quale il
proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel
Lazio od ivi dimorante per un periodo di tempo superiore
a novanta giorni, deve iscrivere l' animale.  Limitatamente
al territorio del comune di Roma il consiglio comunale
individuerà  le unità  sanitarie locali presso le quali
istituirvi l' anagrafe canina.  L' iscrizione deve avvenire in
un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla
nascita o, comunque, dall' acquisizione del possesso;  allo
stesso ufficio, dovrà  essere denunciato lo smarrimento o
la morte dell' animale entro 15 giorni dall' evento.
  2.  All' atto dell' iscrizione verrà  compilata l' apposita
scheda, secondo il modello che sarà  predisposto
dall' assessorato alla sanità  ed approvato dalla Giunta
regionale;  la scheda verrà  utilizzata anche per la
registrazione degli interventi di profilassi e di polizia
veterinaria eseguiti sull' animale.
  3.  Nella scheda debbono essere riportati: luogo e data
di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità  ed
indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice
assegnato all' animale.
  4.  Copia della scheda deve essere consegnata al
proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà  o detenzione.
  5.  Il proprietario o il detentore è  tenuto a comunicare
entro trenta giorni l' eventuale cambio di residenza.

 

 

ARTICOLO 8

 Codice di riconoscimento
 1.  Il cane iscritto all' anagrafe è  contrassegnato da un
codice di riconoscimento, impresso mediante tatuaggio
indolore sulla parte interna della coscia destra, recante un
numero progressivo e la sigla dell' unità  sanitaria locale.
  L' operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l' ottavo
mese di vita dell' animale.
  2.  Il tatuaggio è  eseguito a cura dei servizi veterinari
dell' unità  sanitaria locale presso le strutture operative
territoriali o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le unità  sanitarie locali o da veterinari liberi
professionisti purchè  autorizzati dalle unità  sanitarie
locali.
  3.  I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono
comunicati alle associazioni protezionistiche che ne
facciano richiesta.

 

 

ARTICOLO 9

 Trasferimento, smarrimento o morte del cane
 1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane
debbono segnalare al servizio veterinario dell' unità
sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità
della proprietà  o nella detenzione, lo smarrimento o la
morte dell' animale.
  2.  La segnalazione deve avvenire tempestivamente, con
qualunque mezzo, e comunque essere confermata per
iscritto entro quindici giorni dagli eventi di cui al
precedente comma.
  3.  Nel caso di mutamento della residenza del
proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della
proprietà  o della detenzione, il cane deve essere reiscritto
presso l' anagrafe dell' unità  sanitaria locale competente
per territorio, con il codice ad esso già  attribuito.
  4.  La disposizione di cui al precedente terzo comma si
applica anche ai cani acquistati in altre regioni in cui è
istituita l' anagrafe canina e che sono identificati con
codice ad essi impresso.

 

 

ARTICOLO 10

 Abbandono, ricovero e custodia degli animali
 1.  E' vietato a chiunque l' abbandono dei cani, dei gatti
e di qualsiasi altro animale custodito nella propria
residenza o domicilio.
  2.  Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo degli
animali di cui al comma precedente, in caso di
sopravvenuta e comprovata impossibilità  di mantenimento
deve chiedere al competente servizio veterinario
dell' unità  sanitaria locale di essere autorizzato a
consegnare l' animale ad apposite strutture di ricovero
pubbliche o private.
  3.  La Regione, d' intesa con province e comuni,
promuove la costruzione dei canili sanitari e la
riqualificazione di quelli già  esistenti nonchè  la realizzazione,
d' intesa con le associazioni iscritte all' albo
regionale, di strutture di ricovero.
  4.  In fase di prima attuazione, per il ricovero degli
animali, si potrà  fare ricorso a convenzioni con strutture
di proprietà  di privati o di associazioni protezionistiche,
purchè  tali strutture siano sotto la direzione sanitaria di
un veterinario iscritto all' albo professionale e siano
adibite esclusivamente al ricovero dei cani consegnati o
catturati ai sensi della presente legge.
  5.  La Regione ed i competenti servizi veterinari delle
unità  sanitaria locale svolgono attività  di vigilanza rispetto
ai professionisti ed alle strutture ed associazioni
convenzionate.

 

 

ARTICOLO 11

 Controllo del randagismo
 1.  I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati,
devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
  2.  I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a
cura del servizio veterinario dell' unità  sanitaria locale
competente per territorio, il quale tramite la propria unità
operativa adempie agli obblighi di cui al precedente
articolo 3.
  3.  Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del
periodo di sequestro ha inizio da momento dell' avviso al
proprietario del ritrovamento dell' animale iscritto all'
anagrafe.
  4.  Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure
dell' animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o
detentore.
  5.  Gli animali non reclamati entro quindici giorni
(dopo l' osservazione sanitaria) possono essere ceduti
gratuitamente a privati che diano sufficienti garanzie di
buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche.
  6.  I cani ritrovati o accalappiani possono essere
soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente
malati od incurabili
  7.  All' atto del rilascio deve essere consegnato al
richiedente apposito certificato sanitario.
  8.  E' fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti
del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino
esperimenti di vivisezione.
  9.  I veterinari liberi professionisti che, nell' esercizio
della loro attività , vengono a conoscenza dell' esistenza di
cani non iscritti all' anagrafe, hanno l' obbligo di segnalare
la circostanza all' unità  sanitaria locale competente.

 

 

ARTICOLO 12

 Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi
 1.  Gli animali temporaneamente custoditi nelle strutture
di ricovero pubbliche o private convenzionate saranno
sottoposti, per il tempo strettamente necessario, ad
eventuali misure di profilassi e di terapia a cura dei servizi
veterinari delle unità  sanitarie locali o dei veterinari liberi
professionisti convenzionati.
  2.  I servizi ed i veterinari di cui al precedente comma,
su richiesta dei proprietari, dei detentori o delle
associazioni protezionistiche, provvedono a fornire le
prestazioni necessarie ai fini della sterilizzazione e della
prevenzione delle malattie proprie degli animali in
questione.

 

 

ARTICOLO 13

 Protezione dei gatti in libertà
 1.  La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono
in stato di libertà .  E' vietato a chiunque maltrattarli e
spostarli dal loro << habitat >>.
  2.  I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati
dall' unità  sanitaria locale di competenza e rimmessi nel
loro gruppo.
  3.  Enti od associazioni iscritte all' albo regionale
possono in accordo con le unità  sanitarie locali di
competenza, avere in gestione le colonie di felini che
vivono in stato di libertà , curandone la salute e le
condizioni di sopravvivenza.
  4.  I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se
gravemente ammalati e incurabili.
  5.  La decisione della soppressione spetta unicamente al
veterinario dell' unità  sanitaria locale di competenza,
sentite le associazioni protezionistiche del territorio
iscritte all' albo regionale.

 

 

ARTICOLO 14

 Misure di protezione
 1.  Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque
titolo, è  obbligato a provvedere ad un trattamento
adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione
degli stessi.
  2.  E' fatto altresì  obbligo a chiunque possiede o detiene
a qualunque titolo, animali esotici di denunciarli al
servizio veterinario dell' unità  sanitaria locale competente
per territorio ai fini delle opportune misure di profilassi ed
agli organi di pubblica sicurezza ai fini di prevenzione dei
pericoli alla pubblica incolumità , in conformità  alle
norme penali vigenti.
  3.  Gli animali debbono disporre di uno spazio
sufficiente, fornito di tettoia idonea a ripararli dalle
intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da
consentire un adeguato movimento e la possibilità  di
accovacciarsi ove siano legati con catena.  La catena, ove
necessaria, deve avere la lunghezza minima di metri
cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di
scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di
scorrimento di almeno cinque metri.
  4.  E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la
propria abitazione o in altri locali, in proprietà  o in
detenzione, animali domestici in condizioni tali che
rechino nocumento all' igiene, alla salute ed alla quiete
delle persone nonchè  pregiudizio agli animali stessi.
  5.  Qualunque atto di crudeltà  commesso nei confronti
di animali, sia in luogo pubblico che privato, è  punito con
le sanzioni previste dalla presente legge.

 

 

ARTICOLO 15

 Trasporto animali
 1.  Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque
siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire
in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni
sofferenza.
  2.  I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere
tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e
consentire altresì  l' ispezione e la cura degli stessi;  la
ventilazione e la cubatura d' aria devono essere adeguate
alle condizioni di trasporto ed alle specie animali
trasportate.
  3.  Ad ogni trasporto di animali si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione
della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione
animali.

 

 

ARTICOLO 16

 Promozione educativa - corsi di formazione
 1.  La Regione promuove, con la collaborazione delle
province, dei servizi veterinari delle unità  sanitarie locali,
degli organi professionali dei medici veterinari e delle
associazioni per la protezione degli animali, programmi di
informazione ed educazione al rispetto degli animali ed
alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul
territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente.
  2.  La Regione autorizza altresì  l' istituzione di corsi di
formazione professionale per personale ausiliario da
utilizzare presso strutture veterinarie private.
  3.  La Regione altresì  istituisce entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in
collaborazione con province, associazioni ed ordini
professionali dei medici veterinari, nell' ambito del piano
annuale di formazione professionale, corsi di formazione
ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di
protezione degli animali, di riqualificazione professionale
del personale dei servizi veterinari delle unità  sanitarie
locali.

 

 

ARTICOLO 17

 Guardie zoofile
 1.  Per la vigilanza e l' osservanza delle disposizioni della
presente legge, oltre a quanto già  previsto dal precedente
articolo 10, possono essere utilizzate anche guardie
zoofile volontarie dei comuni in conformità  all' articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979.  Le guardie zoofile verranno altresì  nominate dal
Presidente della Giunta regionale su proposta delle
associazioni iscritte all' albo regionale, cui verrà  rilasciato
apposito tesserino di riconoscimento dalla Regione Lazio.
  2.  Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo
volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari
delle unità  sanitarie locali in collegamento con le
associazioni protezionistiche.
  3.  Per lo svolgimento di tale attività  le associazioni
protezionistiche potranno avvalersi anche di giovani
iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e
per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e
successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione
di coscienza.
  4.  Il servizio sostitutivo civile nell' attività  di guardia
zoofila dovrà  avvenire previa convenzione tra il Ministro
per la difesa e gli enti o associazioni indicati.  A tal fine
trovano applicazione le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, recante
disposizioni per l' attuazione della legge 15 dicembre 1972,
n. 772.

 

 

ARTICOLO 18

 Istituzione albo regionale delle associazioni
per la protezione degli animali
 1.  E' istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale un albo regionale al quale possono essere iscritte
le associazioni per la protezione degli animali, costituite
per atto pubblico, operanti nel Lazio che ne facciano
richiesta.
  2.  Per la iscrizione all' albo la Giunta regionale
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un apposito disciplinare per il
riconoscimento delle associazioni.
  3.  Ai fini dell' iscrizione all' albo, le associazioni di cui al
precedente secondo comma dovranno presentare domanda
scritta corredata da copia dell' atto costitutivo e dello
statuto da cui risultino le finalità  dell' associazione e
l' assenza di scopo di lucro.
  4.  La domanda dovrà  essere indirizzata al Presidente
della Giunta regionale che comunicherà  alle associazioni
interessate l' accoglimento o il diniego della domanda
stessa.
  5.  Ai fini dell' incentivazione dell' attività  delle associazioni
per la protezione degli animali iscritte all' albo
regionale ed operanti nel proprio territorio, la Regione
può  erogare contributi annuali per progetti specifici.

 

 

ARTICOLO 19

 Sanzioni amministrative
 1.  Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli
della presente legge, si applicano sanzioni amministrative
da L. 300.000 a L. 3.000.000.
  2.  Per l' accertamento, la contestazione ed il pagamento
delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  Gli importi delle sanzioni di cui al precedente primo
comma sono riscossi dalle unità  sanitarie locali ed
acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità
della presente legge.

 

 

ARTICOLO 20

 Finanziamenti
 1.  E' istituito apposito capitolo di bilancio n. 13210
concernente: << Istituzione anagrafe canina e provvedimenti
a tutela degli animali >>.
  2.  Lo stanziamento per l' esercizio 1988 è  determinato
in L. 500.000.000.  La relativa copertura viene assicurata
mediante utilizzazione della somma all' uopo accantonata
al capitolo n. 29801, elenco n. 4, lettera b).

 

 

ARTICOLO 21

 Limiti di applicazione
 1.  Le disposizioni di cui alla presente legge non si
applicano nei confronti dei cni delle forze armate e delle
forze di polizia utilizzati per servizio.

 

 

ARTICOLO 22

 Norme transitorie
 1.  In sede di prima applicazione i proprietari o
detentori di cani devono provvedere all' iscrizione dei
propri animali all' anagrafe canina entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  2.  La norma di cui al precedente articolo 11, terzo
cmma, entra in vigore dopo dodici mesi dalla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio.
  3.  Nelle more, la struttura pubblica, presso la quale
sono custoditi animali catturati e non reclamati
nonostante l' avvenuta comunicazione con i mezzi di cui al
precedente articolo 3 e con altra forma di pubblicità , dopo
quindici giorni dalla cattura, procede alla loro soppressione
in modo eutanasiaco, sentite le associazioni per la
protezione degli animali presenti nel territorio e iscritte
all' albo regionale.
  4.  I comuni trasmettono d' ufficio alle unità  sanitarie
locali i dati e le informazioni di cui sono in possesse a
seguito della riscossione dell' imposta comunale sui cani
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Lazio.
 Data a Roma, addì  9 settembre 1988
 Il visto del Commissario del Governo è  stato apposto il 3
settembre 1988.